IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi
regolamenti  l'attuazione   delle   disposizioni   della   stessa   e
l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in  particolare,
l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b),  l'art.
7 commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art. 
10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4; 
  Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105; 
  Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24  aprile  1980,  n.
146, ed il regolamento approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10; 
  Considerata l'opportunita' di provvedere con  separati  regolamenti
per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10,  comma  7,
della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente,  la
Scuola  centrale  tributaria  e  l'istituzione   per   il   personale
dipendente di compensi incentivanti la produttivita'; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 febbraio 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1992; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                   (Uffici centrali e periferici) 
  1. Il Ministero delle finanze si  articola  in  uffici  di  diretta
collaborazione,  in  uffici  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro
nonche' in uffici centrali e periferici. 
  2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del  Ministro
nonche' le segreterie particolari del Ministro e  dei  Sottosegretari
di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro: 
    a) l'ufficio del segretario generale; 
    b) l'ufficio del coordinamento legislativo; 
    c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; 
    d) il Servizio centrale degli ispettori tributari; 
    e) la Scuola centrale tributaria. 
  4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3: 
    a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale; 
    b) il dipartimento delle entrate; 
    c) il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; 
    d) il dipartimento del territorio; 
    e) la direzione generale degli affari generali e del personale; 
    f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate; 
    g) la direzione generale del dipartimento delle  dogane  e  delle
imposte indirette e le relative direzioni centrali; 
    h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio; 
    i) le direzioni centrali della direzione  generale  degli  affari
generali e del personale. 
  5. Sono uffici periferici: 
    a) per il dipartimento  delle  entrate:  le  direzioni  regionali
delle entrate, le  direzioni  delle  entrate  per  la  regione  Valle
d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i  centri  di
servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle  entrate
e le segreterie delle commissioni tributarie; 
    b) per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le
direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte  indirette,  i
laboratori  chimici  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  le
direzioni delle circoscrizioni  doganali,  le  dogane  internazionali
all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane; 
    c)   per   il   dipartimento   del   territorio:   le   direzioni
compartimentali del territorio e gli uffici del territorio. 
  6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti
gli effetti dal Ministro delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  1,
primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.