IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b), l'art. 7 commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4; Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105; Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10; Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttivita'; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Uffici centrali e periferici) 1. Il Ministero delle finanze si articola in uffici di diretta collaborazione, in uffici alle dirette dipendenze del Ministro nonche' in uffici centrali e periferici. 2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro: a) l'ufficio del segretario generale; b) l'ufficio del coordinamento legislativo; c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; d) il Servizio centrale degli ispettori tributari; e) la Scuola centrale tributaria. 4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3: a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale; b) il dipartimento delle entrate; c) il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; d) il dipartimento del territorio; e) la direzione generale degli affari generali e del personale; f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate; g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali; h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio; i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale. 5. Sono uffici periferici: a) per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie; b) per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, le direzioni delle circoscrizioni doganali, le dogane internazionali all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane; c) per il dipartimento del territorio: le direzioni compartimentali del territorio e gli uffici del territorio. 6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.